Controlli periodici, revisione e taratura Cronotachigrafo (Art. 179.3.6 C.d.S.).
Inizialmente la normativa Italiana, con l’emanazione della legge n° 132 del 30/03/1987, aveva ristretto i periodi di taratura dei cronotachigrafi ad un anno. Il Regolamento Europeo n° 3821/85/CEE paragrafo IV prevedeva invece quanto segue: “i controlli periodici hanno luogo dopo ogni riparazione dei crono e dopo ogni modifica del coefficiente caratteristico del veicolo o della circonferenza effettiva del pneumatico etc e debbono comunque essere effettuate almeno ogni due anni (24 mesi)”. Successivamente, con Decreto Legislativo n° 5 del 09/02/2012 art. 11, comma 9 sulle semplificazioni, pubblicato in G.U il 12/02/2012 anche l’Italia ha portato a due anni la taratura di tutti i cronotachigrafi sia analogici che digitali.
Variazioni delle misure dei pneumatici o manutenzione straordinaria dell’impianto tachigrafico comporta una nuova taratura con l’emissione del relativo attestato.
Se il guasto avviene durante un viaggio fuori sede, con impossibilità di una immediata riparazione, il conducente potrà proseguire il viaggio ma entro 7 gg dall’evento dovrà tassativamente effettuare la riparazione presso una officina autorizzata; durante il viaggio il conducente deve registrare manualmente le seguenti informazioni di viaggio:
- ora e data di partenza
- km di partenza
- luogo di partenza
- nome e cognome conducente
- data ed ora della rottura
- all’arrivo scrivere
- data ed ora di arrivo
- km di arrivo
- luogo di arrivo
La registrazione manuale deve essere conservata per 28 giorni insieme alle altre registrazioni giornaliere.
Dopo i 7 gg, se il crono non viene riparato, si deve sospendere l’utilizzo del veicolo fino alla sua riparazione
Qualora il crono analogico si rompe e non è possibile ripararlo, si è costretti a sostituirlo con un crono digitale di ultima generazione.
SANZIONI
Sanzioni in caso di inosservanza La non taratura nei termini stabiliti comporta la sanzione nei casi previsti dal regolamento CEE 3821/85 ed ai sensi dell’art. 179 cds ed art. 19 e 24 della legge 727/78. La sanzione viene applicata sia al conducente che al datore di lavoro proprietario del veicolo.